Assolti i proprietari di 4 cani che disturbavano i vicini

Assolti i proprietari di 4 cani che disturbavano i vicini

 

La storia

I cani che abbaiano non disturbano la quiete pubblica. Dunque i loro padroni non possono essere condannati per il “disturbo” che gli animali arrecano ai vicini. Ha fatto gioire tutti i proprietari di cani la sentenza emessa dal giudice Alessandro Bravin, che ha assolto Maria Grazia Ferroni e Giorgio Morabito dall’accusa mossa contro di loro dalla Procura della Repubblica.
A sottoscrivere la richiesta di decreto penale di condanna era stato il sostituto procuratore Giovanna Mastroianni e ad emettere il decreto il gip Maria Vittoria Marchianò, che aveva ritenuto i due proprietari responsabili di disturbo della quiete pubblica. La Ferroni e Morabito, però, non hanno accettato di buon grado la condanna a 300 euro e, affiancati dall’avvocato Peppe Fonte, hanno presentato opposizione, determinando l’avvio di un procedimento penale in piena regola.
Il 14 febbraio 2005 la conclusione del processo, con la sentenza di assoluzione firmata dal giudice Bravin, che ha accolto la tesi difensiva secondo la quale i quattro animali chiusi nel giardino della villetta di Tiriolo avrebbero disturbato solo alcuni vicini e, dunque, non si configurerebbe il reato di disturbo della quiete pubblica. Riabilitando, in tal modo, i cani ed i loro padroni.

La normativa

Chi possiede un animale “rumoroso” deve guardarsi

1. dall’articolo 659 del Codice Penale (“disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”) che recita: “chiunque mediante schiamazzi o rumori, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, è punito con l’arresto fino a tre mesi” o con un’ammenda fino a 300 euro.

2. dal Regolamento di Polizia Urbana (o analogo regolamento) del Comune di residenza. Quello di Milano, ad esempio, prevede all’articolo 84 che il cane non rechi disturbo o danno al vicinato; durante la notte non deve disturbare la quiete pubblica abbaiando, pena una sanzione di € 50,00 (min € 25,00 max € 180,00).

Secondo una ancor più recente sentenza della Corte di Cassazione tuttavia non è sufficiente che il disturbo sia arrecato ad un solo vicino, ma è necessario che riguardi una pluralità di persone. L’interesse tutelato dalla norma è quello della pubblica tranquillità. È necessario che i rumori derivanti dagli animali siano idonei “ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone”.

Che fare?

Un cane che abbaia di continuo è un cane non sereno. Non ci si deve illudere di poterlo lasciare tutto il giorno fuori il balcone o in giardino: il cane esige la compagnia e la presenza degli esseri umani. In un balcone, per grande ed accogliente, da solo soffre. Quindi abbaia per richiamare l’attenzione dei suoi tutori, creando disturbo e fastidio. Un bravo “padrone” farà dunque in modo che il quattrozampe abbia poche occasioni per lamentarsi e per disturbare vicini irritabili.

Talvolta, tuttavia, le liti tra condòmini hanno radici più profonde e gli animali sono solo un  pretesto. Si arriva talvolta a minacciare l’allontanamento del cane dalla casa. E’ possibile impedire di avere un animale in casa? Il regolamento condominiale non può impedire il possesso e la detenzione di animali in casa, propria o in affitto, a meno che non abbia natura “contrattuale”, cioè che non sia sottoscritto e firmato dalle parti all’atto della compravendita dell’immobile.

I regolamenti condominiali sono di due tipi: “contrattuali” o “assembleari”.

– Regolamento contrattuale. Di solito chi vende allega al contratto il regolamento oppure vi fa specifico riferimento (mediante una clausola con la quale l’acquirente dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in ogni sua parte): l’acquirente, firmando il contratto, accetta automaticamente anche le norme del regolamento. Un regolamento di natura contrattuale può impedire di tenere animali in appartamento, in quanto tale limitazione risulta accettata da chi ha accettato anche tutte le norme del regolamento all’atto di acquisto.

– Regolamento assembleare. Il regolamento assembleare viene stabilito dall’assemblea condominiale. Non può sopprimere o limitare i diritti che l’ordinamento giuridico riconosce ai proprietari dell’appartamento, come quello di avere un quattrozampe per compagno. Una norma condominiale inserita in un regolamento assembleare che imponesse il divieto di detenere animali sarebbe illegittima e pertanto nulla.

 

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