L’articolo 2052 del codice civile dispone la responsabilità a carico del proprietario e/o del conduttore o del pet sitter o dell’amico vicino di casa che porta il nostro cane a passeggiare, fino al “caso fortuito”.
In altre parole siamo responsabili dei danni che il nostro animale può cagionare, fino alla prova del caso fortuito quindi l’unica scriminante per evitare un risarcimento del danno è dimostrare che, nonostante tutte le accortezze poste in essere, l’evento si è determinato.
Questo vale sia che siamo i proprietari, sia che siamo i pet sitter o i vicini di casa che hanno deciso di portare a passeggio il cane del loro amico per fare per fare i bisogni, perché è una responsabilità oggettiva, diciamo imposta, soltanto per il fatto di avere un animale in custodia in quel momento.
Quanto detto vale anche nel caso in cui l’animale sia stato smarrito, quindi non sotto il nostro diretto controllo, perché dovremmo dimostrare di aver posto in essere tutte quelle cautele necessarie ad evitare che il cane si potesse smarrire e che potesse arrecare danno a terzi.
