Condurre il cane in bicicletta è un divieto imposto dal codice della strada e nello specifico l’articolo 182 comma III, il quale vieta ai ciclisti di condurre animali o farsi trainare da altri veicoli.
Questo è un divieto assoluto che viene posto su tutte le strade sia urbane che extraurbane ma anche all’interno dei parchi cittadini. È un divieto che ha a cuore sia il benessere dell’animale che l’intento di prevenire eventuali incidenti sui tratti urbani ed extraurbani.
Oltre al rischio di incidenti, portare il cane al guinzaglio procedendo in bicicletta non fa bene al cane sotto vari aspetti: sfregamento dei polpastrelli sul manto stradale, con conseguenti ulcere, sforzo prolungato al quale l’animale non è allenato, ecc.
Se la conduzione di un cane trainato al guinzaglio da un conduttore in bicicletta determina una pena amministrativa di modesto valore, ciò che il conduttore deve tenere maggiormente a mente è la prevenzione di incidenti stradali e la la salute del cane. Inoltre, al divieto generale imposto al codice della strada, si sommano diversi diversi provvedimenti e ordinanze dei sindaci locali, valide anche nei parchi cittadini, oltre che sui percorsi urbani.

